TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 4.
(Disposizioni finali).

Art. 4.
(Disposizioni finali).

      1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore della legge medesima.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.